Lotta al Califfato Anti-terrorismo, il nuovo decreto Mirko Sossai 19/02/2015 |
Le misure adottate - sia l’introduzione di nuove figure di reato sia taluni strumenti preventivi - rispondono anche all’esigenza di dare attuazione nel nostro paese agli obblighi derivanti dalla risoluzione 2178 (2014), con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds) ha affrontato il dilagare del fenomeno dei foreign fighters, i combattenti stranieri.
Il decreto si allinea ad analoghe misure adottate da altri paesi europei. Come è stato già osservato, vi sono ora forti aspettative rispetto al ruolo che l’Unione europea (Ue) potrà rivestire nel sostegno agli sforzi degli stati membri, nell’armonizzazione delle misure, nello scambio di informazioni e nella lotta all’estremismo e alla radicalizzazione.
Risoluzione 2178
Con l’approvazione, lo scorso settembre, della risoluzione 2178 (2014), il Cds ha imposto agli stati l’adozione di misure di carattere generale nella lotta al terrorismo internazionale. Non è un fatto nuovo: era già avvenuto con le risoluzioni 1373 (2001) e 1540 (2004).
Si tratta di decisioni criticate, perché con esse il Cds avrebbe esercitato poteri legislativi non previsti dalla Carta dell’Onu. Resta il fatto che la risoluzione 2178 riflette l’urgenza di contrastare, secondo un approccio globale, la complessità e le trasformazioni in atto nell’estremismo islamista.
L’approccio preventivo della risoluzione 2178 poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell’anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti c.d. preparatori, ossia che precedono la commissione di un atto terroristico.
Lotta all’istigazione al terrorismo
Il decreto-legge costituisce in parte l’attuazione di misure che ricadono negli ultimi due pilastri. Quanto all’introduzione di nuove figure di reato, il decreto recepisce il contenuto della risoluzione quando punisce chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per scopi terroristici.
Riflette pure la preoccupazione del Cds rispetto all’ istigazione del terrorismo mediante le nuove tecnologie, il previsto aggravamento delle pene stabilite per tale delitto se commesso attraverso strumenti telematici.
In attesa di conoscerne l’esatto contenuto, il decreto prevede anche la punibilità non solo del reclutatore, ma pure del soggetto reclutato con finalità di terrorismo, anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni con tali finalità, come pure di chi si “auto-addestra” alle tecniche terroristiche.
L’espansione delle forme di preparazione e partecipazione ad atti di terrorismo è questione assai delicata. La risoluzione 2178 è stata ad esempio criticata sotto questo profilo, soprattutto per la mancanza in essa di una definizione di terrorismo, e per i rischi di abuso che ne possano derivare, quanto al rispetto del principio di legalità e più in generale dei diritti umani, nonostante il continuo riferimento ad essi in diversi passaggi della decisione.
Sarebbe infatti auspicabile un aggiornamento della Decisione-quadro dell’Ue sulla lotta al terrorismo, per una definizione armonizzata anche di queste nuove figure di reato.
Intelligence e prevenzione
Quanto agli strumenti di carattere preventivo, la risoluzione 2178 ribadisce l’obbligo di prevenire i movimenti di terroristi attraverso controlli alle frontiere e sul rilascio dei passaporti.
In ambito europeo, diversi stati hanno introdotto misure relative al ritiro dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio, come anche di revoca della cittadinanza. È quest’ultimo aspetto a destare preoccupazione sul piano giuridico, soprattutto con riguardo agli ampi poteri che il governo britannico ha esercitato nel privare della cittadinanza sospetti terroristi, anche se vi fosse stato un rischio di apolidia.
Nel decreto-legge sono contenute misure del primo tipo, dal momento che prevede la facoltà del Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all’atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Uno strumento fondamentale di prevenzione è inoltre la rilevazione degli spostamenti dei sospetti terroristi e la condivisione delle informazioni tra gli stati. Oltre al tema dell’acquisizione dei dati sui passeggeri alla prenotazione del viaggio, una questione fondamentale riguarda l’acquisizione e il trasferimento su base bilaterale e multilaterale delle informazioni dei servizi di sicurezza.
Diverse sono le misure che nel decreto riguardano la protezione e le attività delle agenzie di intelligence, compresa la possibilità di effettuare colloqui con soggetti detenuti o internati.
Risponde infine alla necessità di un coordinamento su scala nazionale delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo, l’attribuzione di tali funzioni al Procuratore nazionale antimafia.
Mirko Sossai è ricercatore di diritto internazionale all’Università Roma Tre.
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