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martedì 12 maggio 2015

Immigrazione: le misure europee

e, Italia e migranti
La risoluzione ‘umanitaria’ del Parlamento europeo
Giuseppe Licastro
08/05/2015
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La Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 concernente le recenti tragedie del mare che si sono consumate nel Mediterraneo e le connesse politiche di migrazione e asilo Ue si caratterizza indubbiamente per il diverso approccio adottato rispetto alla formula ‘securitaria’ adoperata dal compatto Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015.

Le differenti misure proposte per fronteggiare la particolare situazione di emergenza, nonché per ‘integrare’ le conclusioni del Consiglio europeo (indice straordinario di una solida convergenza ‘securitaria’), appaiono prima facie espressione della necessaria coesione per affrontare un fenomeno ineludibile del nostro tempo, quindi da sovraintendere con una visione senza dubbio più ampia, segnatamente condivisa per quanto concerne il delicato profilo dell’accoglienza.

Le misure proposte difatti non si concentrano, in modo caratteristico e massivo, sul rafforzamento della sorveglianza della frontiera marittima, sul contrasto alle reti dei trafficanti, sul contenimento dei flussi migratori illegali.

Integrare la visione ‘securitaria’
Tale visione accresce sensibilmente il campo (e il raggio) d’azione, esortando opportunamente una coordinata azione tesa a contemperare le esigenze di sicurezza (da notare infatti che il testo della risoluzione considera pure le implicazioni della propagazione “dell’IS e del Da’ish nelle regioni circostanti interessate da conflitti”, ossia una possibile ondata massiccia di migranti) con un concreto impegno all’accoglienza attraverso l’adozione di una serie di misure ispirate alla solidarietà e all’equa ripartizione dell’ “onere” (da intendersi in senso piuttosto ampio).

Emblematici di detta visione appaiono particolarmente alcune misure. Come l’estensione del raggio di azione e del mandato, inclusivo di interventi di ricerca e soccorso, dell’‘operazione Triton’.

È utile rammentare che l’operazione congiunta di sorveglianza Triton prevede l’“osservanza” della disciplina contenuta nel Regolamento (Ue) n. 656/2014.

Il paragrafo 1, lettera c) dell’art. 10 concerne proprio le situazioni di ricerca e soccorso regolate dall’art. 9, prevedendo una sorta di “procedura” da osservare che determina il luogo sicuro dello sbarco delle persone soccorse, ossia un luogo “in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento” (art. 2, n. 12), che lo Stato membro ospitante dell’operazione marittima (ossia, l’Italia) e gli Stati membri partecipanti sostanzialmente si impegnano a portare a compimento prontamente, adeguatamente.

Ci sono poi ulteriori “procedure” contemplate al paragrafo 1 di detto art. 10) nonché la predisposizione di una operazione marittima Ue, definita proprio umanitaria, corrispondente alla più che encomiabile operazione Mare Nostrum capace quindi di estendersi in alto mare, che dovrebbe ragionevolmente avvicendare l’‘operazione Triton’ (avrebbe senso, diversamente, prevedere una strategia basata su una sorta di doppio binario?).

E ancora l’opportunità di applicare (per la prima volta) la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, oppure misure temporanee similari, secondo la disciplina di cui all’art. 78, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo naturalmente di fronteggiare un consistente afflusso di sfollati.

Inoltre la predeterminazione di una quota obbligatoria ai fini dell’assegnazione di richiedenti asilo tra gli Stati membri (tutti gli stati membri); l’incoraggiamento alle politiche riguardanti le partenze volontarie, conformemente al sistema di protezione dei diritti dei migranti e di accesso all’asilo (tale esortazione allude probabilmente agli indirizzi da seguire nel prossimo futuro contenuti nella comunicazione della Commissione sulla politica di rimpatrio Ue, del 28 marzo 2014); il contrasto tanto della tratta di esseri umani quanto dello smuggling di migranti “sia verso l’Unione europea che al suo interno, nonché contro le persone o i gruppi che sfruttano i migranti vulnerabili” attraverso sanzioni penali preferibilmente più rigorose, “garantendo nel contempo che le persone che prestano aiuto ai richiedenti asilo e alle imbarcazioni in pericolo non siano perseguite” (appare significativo evidenziare l’incisiva azione della magistratura italiana impegnata ormai da tempo nel contrasto al traffico di migranti.

Appare pertanto utile richiamare, nell’ambito di questo settore, una relazione molto interessante del Procuratore della Repubblica di Catania del 12 dicembre 2014, nel contesto di un incontro organizzato da Eurojust e dalla presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea).

Le misure proposte potrebbero dunque risultare efficaci per dare una risposta tempestiva alla significativa pressione migratoria del periodo, oltreché arginare la convergente deriva ‘securitaria’.

Giuseppe Licastro è Dottore in giurisprudenza (profilo consultabile qui).
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